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10.4 DISPOSIZIONI D'ISTITUTO COMUNI A DOCENTI - EDUCATORI
- gli insegnanti o gli educatori vigilano sugli alunni della propria classe; i collaboratori scolastici vigilano nei corridoi e nei bagni, nelle classi quando gli insegnanti o gli educatori devono allontanarsi momentaneamente (ad esempio, per il cambio dell'ora); - negli spostamenti della classe, (per accedere a laboratori, palestra aule di mensa, ecc.) gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante o da un educatore; - l'accesso ai servizi igienici può essere consentito dal docente o dall'educatore della classe ad un alunno per volta, evitando l'uscita nella prima, quarta e sesta ora; - i docenti o gli educatori hanno cura che l'uscita si svolga in modo ordinato, accompagnando la propria classe fino all'ingresso principale( via Battisti) o secondario (via Gobetti); - il docente o l'educatore che è in classe alla prima ora di lezione giustifica l'alunno, annota sul registro di classe la sua riammissione e consegna in segreteria l'eventuale certificato medico (per assenze superiori ai cinque giorni); - in caso di mancata giustificazione, l'insegnante o l'educatore ammette l'alunno in classe, annota la mancanza sul registro di classe e invia comunicazione scritta ai genitori affinché la giustificazione sia presentata il giorno seguente; se ciò non avviene, l'insegnante o l'educatore fa accompagnare l'alunno in Presidenza; il Dirigente provvede a contattare le famiglie tramite la segreteria; - i docenti o gli educatori della classe, in particolare il coordinatore, sono tenuti a segnalare al Dirigente, con la massima tempestività, i casi di assenze continuative o frequenti, in modo che si possa intervenire per eliminarne la cause. Dopo un contatto telefonico ed epistolare con le famiglie degli alunni, qualora questi risultino ancora evasori dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'art.8 della legge 1859 del 1962, devono necessariamente essere segnalati al servizio Sociale e agli altri organismi che si occupano di tutela dei minori; - l'occasionale ritardo di pochi minuti rispetto all'orario di entrata viene annotato sul registro di classe dall' insegnante o dall'educatore, che ammette in classe il ragazzo. Un ritardo più cospicuo, deve essere giustificato per iscritto. Se diviene abituale, l'alunno è trattenuto in portineria ed è ammesso in classe all'inizio dell'ora successiva; la famiglia viene avvertita affinché venga eliminata la causa del ritardo; - il Dirigente o, in sua assenza, il vicario/collaboratore o, il docente/ educatore che è in aula può autorizzare l'entrata alla seconda ora di lezione, dopo essersi assicurato che sia giustificata o personalmente da uno dei genitori o tramite giustificazione scritta sull'apposito libretto. Il nome dell'alunno e il motivo del ritardo vengono annotati dall'insegnante o dall'educatore sul registro di classe; - in caso di uscite anticipate, dopo l'autorizzazione del Dirigente sull'apposito libretto, l'insegnante o l'educatore annotano sul registro di classe il nome dell'alunno e l'ora dell'uscita; - durante la ricreazione gli insegnanti o educatori vigilano in classe e nella parte di corridoio visibile da essa, i collaboratori scolastici nei corridoi e nei bagni; - gli insegnanti e gli educatori sono responsabili del gruppo a loro affidato e annotano e eventuali comportamenti scorretti di alunni di altri gruppi.
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